Imposte

L'imposta di consumo erariale

Il gas naturale e l'energia elettrica (vedi allegato in fondo alla pagina) sono soggetti ad alcune imposte:
  1. l'imposta di consumo erariale (accisa),
  2. imposta all'addizionale regionale (se previsto da normativa, con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo - civile o industriale-;
  3. imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il Testo Unico sulle Accise disciplina le imposte sui consumi di gas naturale e di energia elettrica per le quali sono previsti benefici fiscali.

Agevolazioni energia elettrica
Relativamente all'energia elettrica le agevolazioni previste dalla normativa possono consistere:

  1. Nell'esclusione  dal pagamento dell'accisa e dell'addizionale all'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica: impiegata nei processi mineralogici; impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%;utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici.
  2. Nell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica: utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato; consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh; fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari; fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della NATO; fornita nei confronti di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni; fornita nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
  3. Nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise); nell'esenzione dal pagamento dell'addizionale, per i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

Relativamente all'IVA hanno diritto all'agevolazione:
  • le imprese manifatturiere, estrattive, poligrafiche/editoriali e le aziende agricole;
  • i Consorzi di bonifica e di irrigazione.
Relativamente all'IVA sono esenti:
  • gli esportatori abituali (previa apposita dichiarazione d'intento come previsto dalla normativa IVA in vigore),
  • le rappresentanze diplomatiche e i comandi militari degli Stati membri NATO.